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La valutazione dei rischi non dà i numeri. Nuovi criteri per la valutazione dei rischi negli ambienti di lavoro
di Elena Alberton, Claudio Boin, Roberta Durante
Dalla pubblicazione del Decreto L.vo 626/94 in applicazione di quanto richiesto dall’art. 4 il contesto tecnico e scientifico ha elaborato numerosi strumenti per la valutazione dei rischi per i lavoratori nei luoghi di lavoro, strumenti che forniscono un valore numerico e che sono stati prodotti per fornire una misura del rischio, ma che si sono rilevati spesso validi in un campo di applicazione ristretto non riuscendo a contemplare tutte le variabili e processi organizzativi che possono influenzare il rischio ovvero le variabili legate alle caratteristiche biologiche dei lavoratori e i loro comportamenti relativi all’applicazione della sicurezza. Pertanto uscire dalla mera logica ingegneristica della misurazione del rischio è una necessità scientifica (legata dunque ad un rigore metodologico); ma soprattutto una necessità operativa, per poter passare da una sicurezza “attestata”ad una sicurezza gestita e dunque padroneggiata dagli stessi lavoratori perché “partecipata”. Quindi per gestire ed incrementare la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro è necessario utilizzare dei criteri di valutazione che siano scientificamente fondati, ossia che consentano di individuare le misure di prevenzione e protezione che derivano dalla loro applicazione in tutti quei processi organizzativi di cui l’azienda è pervasa in termini di sicurezza.
PREMESSA
Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 626/94 la comunità scientifica e gli esperti in sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro hanno reso operativi i requisiti delineati dall’art. 4 comma 2 del decreto stesso attraverso l’elaborazione di un documento che contenga:
- una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
- l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione di cui al punto 1;
- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.
A partire da quanto sopra riportato, in particolare il punto 1, emerge in modo netto come il legislatore non abbia imposto dei criteri per la valutazione dei rischi, ma abbia lasciato al datore di lavoro la possibilità di individuarli, chiedendo tuttavia che gli stessi siano documentati.
Per dare attuazione a tale requisito da parte della comunità scientifica, dei tecnici e degli esperti di sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, si è assistito ad una proliferazione di strumenti, formule, algoritmi, funzioni matematiche, denominate “criteri di valutazione dei rischi”, che hanno sempre espresso il rischio sottoforma di un valore numerico, ovvero di una grandezza ponderabile che rappresenta una quantità definita e che consente di categorizzare il rischio secondo intervalli qualitativi per esempio “alto, basso, medio, etc.”; oppure strettamente numerici, per cui 4, 6, 8 12, o 32.
Tali modalità di rilevazione, oltre ad essere metodologicamente scorrette (poiché non giustificate su un preciso fondamento teorico, vedi più avanti), si sono anche rivelate non in grado di potersi riferire con precisione alla forte variabilità di situazioni, contesti, strutture, persone in cui si caratterizza l’ambito organizzativo dell’azienda. La variabilità infatti di un ambito organizzativo è tale che non può essere riconducibile a due o tre categorizzazioni o ad alcune grandezze numeriche stabilite a priori. Questo ha comportato, oltrechè un’imprecisione nella misura, soprattutto una forte limitazione nel suo “spazio” applicativo, riducendosi ad una misura che fornisce delle indicazioni che restano sul piano puramente “accademico”, senza offrire la possibilità a coloro (ovvero i lavoratori stessi) che la sicurezza la debbono applicare e poi gestire nei processi organizzativi di competenza, di avere delle indicazioni utili sul piano operativo. In altre parole, per fare un esempio, è possibile constatare che un incidente sul luogo di lavoro sia caratterizzato da danni irreversibili per una caduta a livello, all’interno di una situazione che, a fronte della valutazione del rischio espressa dal documento pertinente, sia stata categorizzata di “rischio basso”. Ma quale è l’utilità operativa (e dunque preventiva rispetto al danno biologico conseguente) di un valore di rischio che, per quanto determinato con strumenti matematici sia di valore 1, se poi la realtà, nella sua drammaticità, dimostra invece che il rischio ha valore 8? In questa sede si intende entrare nel merito sia del fondamento di questo erroneo oltrechè improprio modo di procedere, sia nell’ambito dell’inefficacia operativa e dunque della non spendibilità all’interno dell’azienda.
FONDAMENTI
Prima di addentrarci nella proposta di differenti criteri per una valutazione dei rischi “senza numeri” è necessario riprendere alcuni fondamenti teorico-metodologici; nel fare questo è necessario partire dalle definizioni disponibili sia nella letteratura di settore sia dalle norme vigenti stesse.
La disciplina per la sicurezza dei lavoratori a livello comunitario utilizza le seguenti definizioni che come tali devono costituire oggetto di studio e di supporto teorico-metodologico e non di interpretazione:
- sicurezza: “condizione esente da pericoli”;
- pericolo: “proprietà o qualità intrinseca di una determinata entità avente potenzialità di causare un danno”;
- rischio: “probabilità che sia raggiunto il potenziale danno nelle condizioni di impiego e/o esposizione; dimensioni possibili del danno”.
Riportiamo di seguito alcune considerazioni che contemplano un rigoroso riferimento al testo che deriva da queste definizioni.
Partiamo dalla definizione di pericolo. In questo caso è utilizzata la parola entità che può essere una sostanza, un’attrezzatura, una modalità operativa o altro; il legislatore non ha fornito un elenco delle entità da prendere in considerazione ma ha scelto una definizione generica che diviene quindi la più ampia possibile e come tale è applicabile in tutte le situazioni. Ovvero, ogni realtà organizzativa ha certamente caratteristiche sue proprie e pertanto diverse (potremmo dire infinite) possono essere le entità che caratterizzano in certo processo organizzativo che consente di poter generare quel certo prodotto/servizio che individua una precisa azienda. Tale scelta inoltre è in linea, e quindi coerente, con altri contenuti del decreto legislativo (vedi art. 4 comma 1 ) in cui il legislatore chiede la valutazione estesa a tutti i rischi.
La definizione di pericolo è ulteriormente sostanziata da “proprietà o qualità intrinseca” e quindi propria dell’entità, ossia che caratterizza l’entità stessa, che ne è parte, aspetto peculiare; ciò fa si che tale peculiarità cessi di esistere nel momento in cui l’entità non è più presente, ovvero non “agisce più”; il pericolo quindi è tale dal momento in cui l’entità in oggetto è definita in quanto parte integrante della stessa.
Infine, si legge “potenzialità di causare un danno”, dove l’attenzione è da porre principalmente sul termine “potenzialità” che attribuisce al pericolo una caratteristica di elemento statico, una valenza di costante, che causa un danno soltanto ex post facto pertanto, non misurabile non quantificabile ex ante. Inoltre risulta immodificabile se non si modifica l’entità a cui è associato. Questo fa si che i pericoli possono essere solo identificati ma non possono essere valutati.
A fronte di quanto prodotto diviene evidente che il pericolo può essere ovunque, ovvero può esserci pericolo laddove sia presente un’entità (dunque omnia res); risulta già un errore l’utilizzo di forme discorsive, e dunque di categorizzazioni qualitative, del tipo “… più pericoloso; molto pericoloso…” che vanno considerate di puro senso comune e che non hanno nulla a che fare con la precisione che deve caratterizzare la comunità scientifica dei tecnici per la sicurezza.
Per fare degli esempi; il soffitto di un stanza può essere considerato un’entità a cui sono associabili, come potenziali, i danni derivanti dal suo crollo, che, pertanto, sono una caratteristica intrinseca del soffitto stesso; la sedia è un’entità a cui sono associati, come potenziali, i danni derivanti dal suo ribaltamento che, ancora una volta devono essere considerati come caratteristica intrinseca della sedia. Questo non implica che vi sia nel primo caso il rischio di danni derivanti dal crollo o nel secondo il rischio di danni derivanti dal ribaltamento della sedia, in quanto, facendo ricorso alla definizione, di rischio, quest’ultimo va considerato nell’ambito della probabilità. Per cui, in termini di accadimenti, se qualsiasi entità è potenzialmente dannosa il rischio risulta legato alla probabilità della sua manifestazione:. il rischio quindi esiste quando ad un danno è possibile associare un valore di probabilità diverso da zero, pertanto non è statico e immodificabile come la potenzialità del danno. Dunque il rischio può essere calcolato in quanto non è una caratteristica intrinseca dell’entità (come il danno) ma è una caratteristica definitoria del suo impiego, ossia del processo che si innesca a partire dal suo utilizzo (che comporta a sua volta, una probabilità di manifestazione) .
A seguito delle considerazioni testè espresse, appartiene al senso comune, e non alla comunità degli scienziati e tecnici della sicurezza,, la dicitura riportata nella segnaletica che troviamo apposta alle case pericolanti “pericolo di crollo”, in quanto il pericolo di crollo appartiene potenzialmente a tutte le costruzioni, per cui, in maniera rigorosa, è sui ruderi pericolanti che bisognerebbe apporre la segnaletica “rischio di crollo” (ovvero è presente la probabilità che crolli).
Continuando l’analisi del testo disponibile dalle definizioni citate, rispetto al rischio è possibile estrapolare un altro elemento utilizzabile per determinare il rischio: “dimensioni possibili del danno”. Pertanto si ribadisce che l’“alveo” in cui la probabilità del danno si manifesta, non può che essere l’impiego e/o l’esposizione dell’entità che in potenza può causare un danno: senza il processo (e dunque senza il lavoratore, nella fattispecie) che si innesca non avremo la probabilità del danno.
Quanto fin qui espresso rappresenta dunque la parte “pragmatica”, ovvero legata al campo delle operazioni. Vediamo ora cosa accade se a ciò che precede colleghiamo la definizione di sicurezza che, intenzionalmente, abbiamo lasciato per ultima nel nostro procedere. Possiamo constatare che: la sicurezza si pone come una condizione puramente teorica. La sicurezza va considerata come un obiettivo a cui è possibile approssimarsi senza la possibilità di raggiungerlo. Infatti: dato che la presenza di un’entità comporta sempre l’associazione ad essa di un pericolo, non esiste nessuna condizione esente da pericoli e pertanto, la sicurezza è una condizione teorica non raggiungibile e dunque non esprimibile; le componenti del rischio sono la probabilità del danno e la dimensione del danno.Per cui valutare tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, come richiesto dal legislatore (vedi nota 1), comporta considerare tutte le entità coinvolte nei processi organizzativi che caratterizzano tutti i lavoratori; si tratta cioè di individuare tutti i pericoli potenziali come proprietà intrinseca di ogni entità e valutare la probabilità di tutti i danni che si possono generare a carico dei lavoratori stessi;
- la sicurezza non è “un qualcosa” che può essere attestato ma che può essere perseguito, ossia è possibile gestire la sicurezza; i lavoratori dunque, come possono divenire competenti sui processi organizzativi legati al prodotto/servizio, possono divenire competenti nella gestione per la sicurezza.
Un ulteriore elemento fondativo di quanto si sta argomentando, lo si riscontra nella continuità e coerenza con l’art. 2087 del Codice Civile: “Tutela delle condizioni di lavoro: l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.
A partire da questa indicazione cogente, considerando un’applicazione della stessa rivolta a tutto l’insieme dei lavoratori di un’azienda, l’obiettivo generale per la sicurezza dei lavoratori che devono perseguire tutte le organizzazioni, può essere declinato in “la tutela dell’integrità fisica e morale di tutti i lavoratori”.
Dal momento che sono state analizzate le definizioni fondamentali ed è delineato l’obiettivo generale per la sicurezza dei lavoratori, è necessario che i criteri di valutazione dei rischi siano un precipitato pertinente e rigoroso, relativamente ai fondamenti teorico-metodologici delineati.
Art. 4. - Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto.
1. Il datore di lavoro, in relazione alla natura dell'attività dell'azienda ovvero dell'unita' produttiva, valuta tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro.
ELEMENTI A TUTT’OGGI PRODOTTI DALLA COMUNITÀ SCIENTIFICA
Per la valutazione dei rischi la comunità scientifica ha elaborato un criterio metodologico generale che fornisce una stima dei rischi; questo è stato declinato in una funzione matematica in grado di fornire un’espressione di quanto precedentemente illustrato.
R = f(P, D)
Si trattava quindi di individuare quale funzione matematica o quale algoritmo elaborare purchè in grado di fornire le indicazioni richieste. La funzione matematica più diffusa, e quindi il criterio metodologico più utilizzato per la valutazione del rischio, è la combinazione fra la probabilità di accadimento e l’entità del danno potenziale attraverso una combinazione matematica del tipo:
R = P x D
dove P rappresenta la probabilità di accadimento e D rappresenta l’entità del danno e, nei casi in cui ad entrambe le variabili sono attribuiti valori compresi fra 1 e 4, il rischio può assumere valori compresi fra 1 e 16. In tal modo diviene possibile costruire dei piani di intervento per la prevenzione e la protezione dei rischi basati sul principio della priorità, vale a dire cominciando dai rischi maggiori.
Scendendo nel dettaglio con una esemplificazione tratta da un documento di valutazione dei rischi elaborato e in uso presso un’organizzazione, la probabilità di accadimento (cita testualmente) è definita “legata al grado di fiducia che il valutatore assegna al suo manifestarsi” scelta che consente un’attribuzione del tutto arbitraria.
Nello stesso documento di valutazione dei rischi sono comunque indicati dei livelli per quantificare la probabilità di accadimento che riportiamo testualmente:
- PROBABILITÀ BASSA: l’evento dannoso è improbabile, la sua manifestazione è legata al contemporaneo verificarsi di più eventi sfavorevoli indipendenti.
- PROBABILITA MEDIO-BASSA: l’evento dannoso è poco probabile, la sua manifestazione è legata al contemporaneo verificarsi di più eventi sfavorevoli non necessariamente indipendenti.
- PROBABILITA’ MEDIO-ALTA: l’evento dannoso è probabile, la sua manifestazione è legata al verificarsi di un evento sfavorevole.
- PROBABILITA’ ALTA: l’evento dannoso è molto probabile, la sua manifestazione è legata al verificarsi di un evento sfavorevole tipico del processo produttivo e della organizzazione del lavoro.
Nello stesso documento di valutazione dei rischi, infine, possiamo riscontrare, come sia definita e siano indicati i livelli per quantificare la gravità del danno, ponendo quest’ultimo come elemento legato alle conseguenze che possono derivare dal verificarsi dell’evento.
- GRAVITÀ TRASCURABILE: contusioni, abrasioni e ferite con invalidità temporanea massima di 3 gg.
- GRAVITÀ MODESTA: schiacciamenti, tagli e ferite con invalidità temporanea > di 3 gg, < di 30 gg.
- GRAVITÀ NOTEVOLE: schiacciamenti, fratture, traumi e ferite con invalidità temporanea > di 30 gg.
- GRAVITÀ INGENTE: schiacciamenti, fratture, traumi e ferite con invalidità permanente o morte.
Dalla combinazione dei valori della probabilità e della gravità si stima il rischio con un intervallo compreso tra 1 e 16 e in tal modo, viene costruita una matrice del rischio come di seguito riportato.

Questo è quanto usualmente è possibile riscontrare in documenti di valutazione dei rischi. A fronte ora di quanto prodotto in precedenza evidenziamo gli aspetti critici di questa metodologia, tanto da farla risultare scorretta e non operativa, cioè non consente l’innesco da parte del lavoratore della gestione per la sicurezza:
- la probabilità è riferita all’accadimento dell’evento dannoso e non all’accadimento del danno per il lavoratore;
- il livello di probabilità di accadimento è attribuito in modo arbitrario a cura del valutatore;
- il livello di gravità del danno è attribuito arbitrariamente in quanto, a fronte di un evento anche banale come può essere una caduta a livello, i danni possibili sono rappresentabili da un ventaglio di possibilità che vanno dall’escoriazione superficiale (invalidità massima fino a 3 gg), fino alla morte; non risulta quasi mai possibile avere un valore preciso da applicare che escluda eventuali altri livelli di danno a carico del lavoratore (vedi la rappresentazione grafica riportata nella figura di seguito);
- non è possibile per improprietà intrinseca del metodo effettuare la valutazione di tutti i rischi per i lavoratori come richiesto invece dal legislatore e come definito dalle norme vigenti, in quanto sono analizzati tutti gli eventi, e per ogni evento i danni che hanno statisticamente maggiore probabilità di verificarsi e quindi non tutti i rischi come dovrebbe accadere.

Inoltre, applicando questi criteri e la conseguente metodologia per la valutazione dei rischi, si possono ottenere risultati che appaiono quanto meno grotteschi se non assurdi. Infatti, esemplificando, la caduta dall’alto utilizzando una scala alta 5 metri, ha una probabilità di accadimento che può essere considerata bassa, il valore attribuito al livello di probabilità potrebbe quindi essere 1 e all’evento potrebbe essere associato un danno di gravità notevole (valore attribuito potrebbe risultare 3; infatti applicando il modello matematico proposto la stima del rischio per il lavoratore che opera in quota su una scala di altezza 5 metri è 3x1=3).
La puntura con un ago da cucito, per una sarta, ha una probabilità di accadimento elevata, tantè che è possibile attribuire un valore pari a 4, lo stesso evento produce presumibilmente un danno di gravità trascurabile a cui possiamo attribuire valore 1. Applicando il modello matematico proposto la stima del rischio per il lavoratore che utilizza l’ago da cucito è 1x4=4.
Quanto esemplificato comporta che c’è meno rischio a lavorare in quota che a cucire con ago e filo.
In alcuni documenti di valutazione dei rischi, visto il risultato assolutamente risibile a cui si perviene applicando il metodo descritto, il dato è stato corretto introducendo nella formula la variabile (K):
R = P x D +K
oppure
R = (P x D)/K
Si introduce cioè una variabile che consenta di correggere il dato in modo che fornisca informazioni riconosciute per esperienza, ma proprio per questo risulta privo di fondamento scientifico, poiché direttamente connesso ad un valore individuale e dunque non trasmissibile ed esportabile in altri contesti oltre a cui sia maturata l’esperienza stessa.
In altri casi, vedi valutazione di alcuni specifici rischi a cui sono associati danni di natura sanitaria, sono stati elaborati strumenti articolati e in grado di fornire, attraverso l’utilizzo di algoritmi, un valore numerico al rischio. Ci riferiamo per esempio alla metodologia NIOSH per la valutazione dei rischi derivanti dalla movimentazione manuale dei carichi pesanti, alla metodologia OCRA per la determinazione dei danni derivanti dai movimenti ripetitivi, all’algoritmo di MOVARISCH per la valutazione dei rischi derivanti dall’esposizione ad agenti chimici pericolosi sperimentato e adottato dalle Regioni Lombardia, Emilia Romagna e Toscana.
Non discutiamo della bontà dei metodi e soprattutto della loro utilità ma nessuno di questi riesce a fornire un risultato di valore scientifico, applicabile e replicabile. Tutte queste metodologie forniscono valori che non trovano applicazione pratica, ovvero quando si applicano al soggetto, al lavoratore; gli algoritmi non tengono in considerazione le caratteristiche biologiche dello stesso, le diversità fra lavoratori, i punti di forza e gli aspetti critici di ogni singolo individuo e quindi, nella realtà, il rischio può essere basso o alto a seconda del soggetto e non del numero che ne esce dall’applicazione.
Per fare un esempio applicando il metodo NIOSH non tutti i maschi adulti si possono considerare esposti a un rischio identico (stessa probabilità di raggiungere un dato danno) se impiegati nella movimentazione di carichi pesanti a partire da identiche condizioni:
- stessa altezza delle mani da terra all'inizio del movimento;
- stessa distanza verticale di sollevamento;
- stessa distanza del peso dal corpo;
- stessa dislocazione angolare (in gradi);
- stessa presa del carico;
- stessa ripetitività del movimento;
e quindi stesso indice di sollevamento determinato con il metodo NIOSH.
LA PROPOSTA DI PRAGMATA
Il processo di seguito proposto per la valutazione dei rischi utilizza tutte le metodologie citate, sia per i rischi di natura tipicamente infortunistica, sia per i rischi di natura tipicamente sanitaria ma li utilizza come strumenti di supporto, in quanto si tratta di strumenti utili, ma non li utilizza come criteri di valutazione dei rischi.
Nella valutazione dei rischi non trova alcuna utilità, porsi come obiettivo la mappatura dei rischi (d’altra parte non è nemmeno richiesta dal legislatore in quanto, a seguito della valutazione dei rischi, richiede che siano documentate le misure di prevenzione e protezione e i criteri utilizzati per la valutazione stessa). La valutazione dei rischi deve invece servire a pianificare, per poi realizzarle, le misure di prevenzione e protezione necessarie per contenere o eliminare i rischi per i lavoratori. Quindi deve riuscire a coniugare l’esigenza della scienza (essere fondata in termini teorico-metodologici) con le esigenze applicative delle aziende (avere una ricaduta connotata fortemente sul piano pragmatico).
Pertanto gli esiti della valutazione dei rischi sono le misure di prevenzione e protezione, ovvero ciò che è necessario alle organizzazioni per incrementare i livelli di sicurezza.
Sintetizziamo di seguito due fondamentali elementi emersi nella precedentemente trattazione:
- non è possibile in alcun modo anticipare la gravità di un evento dannoso, nel senso che anche episodi “banali” possono generare danni gravi;
- l ’art. 4 del D.Lgs. 626/94 chiede al datore di lavoro di valutare tutti i rischi per i lavoratori.
Per rispondere al requisito di legge, a partire dalla definizione di rischio, è necessario che tutti i danni per i lavoratori, che hanno probabilità di verificarsi durante lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa, siano valutati e, facendo ricorso alle considerazioni sopra esposte, il criterio di valutazione dei rischi da applicare diviene necessariamente “la probabilità che un evento dannoso possa verificarsi a carico di un lavoratore”.
Attraverso l’applicazione di questo criterio, si pone la necessità di applicare sempre delle misure di prevenzione e protezione anche per le situazioni di rischio che sono già ritenute (per senso comune) sufficientemente sotto controllo e per le quali pensare che ci possano essere delle ulteriori misure di prevenzione e protezione da adottare sembra una perdita di tempo se non addirittura grottesco;
A partire da questo diviene possibile la definizione di un secondo criterio che integra e completa il precedente e che pone le condizioni per la determinazione delle misure di prevenzione e protezione: “può essere considerato come rischio residuo accettabile quello derivante da situazioni di rischio equivalenti a quelle che quotidianamente il lavoratore vivrebbe anche al di fuori dell’ambiente di lavoro”.
Questo secondo criterio, oltre a porre un limite nell’esigenza di applicare misure di prevenzione e protezione, evidenzia come l’esigenza della prevenzione sia legata necessariamente al lavoratore e quindi alle sue caratteristiche (biologiche ma anche operative, ossia ai processi organizzativi che lo caratterizzano in termini di ruolo ricoperto in azienda). Si può quindi escludere l’esigenza di misure di prevenzione da applicare nel processo che vede coinvolto un lavoratore “normo dotato” che utilizza una scala portatile di altezza 1,5 metri, ma non si può escluderlo se ad utilizzarla è un lavoratore “diversamente abile” e non si può escludere l’applicazione di una misura di prevenzione, quando il lavoratore “normo dotato” utilizza invece una scala di 5 metri.
L’applicazione di questi criteri nella valutazione dei rischi derivanti dalla movimentazione manuale dei carichi pesanti, finalizzandola alla determinazione delle misure di prevenzione e protezione, ci consente immediatamente di determinare l’esigenza di rivedere il layout del processo di movimentazione dei carichi, modificando la posizione del carico sia nella presa che nel successivo posizionamento (distanza verticale di sollevamento) o la necessità di inserire un’attrezzatura che automatizza il processo per escludere il lavoratore vista la ripetitività del movimento.
Le stesse considerazioni sono applicabili per quanto riguarda il metodo OCRA sulla valutazione dei rischi derivanti dai movimenti ripetitivi.
L’applicazione di questi criteri, per esempio, nella valutazione del rischio chimico, consente di superare la dibattuta questione del rischio chimico “moderano/non moderato”, in quanto sono i criteri indicati che ci forniscono risposta in base ai dati inerenti il processo stesso (agenti chimici, proprietà pericolose, valori limite di esposizione, tempi, frequenza e modalità di utilizzo).
A partire dall’applicazione di questi criteri il valore di tutte le metodologie prodotte dalla comunità scientifica e sopra citate, assumono una nuova valenza, in quanto come strumenti di indagine ci consentono di valutare tutte le variabili che possono interessare un processo organizzativo e che influenzano il rischio per i lavoratori e ci offrono la possibilità di pianificare le azioni di miglioramento: risultano dunque fondati in senso teorico e metodologico, per cui scientificamente corrette. Inoltre consentono di poter portare al centro della “sicurezza” il lavoratore stesso, in quanto soltanto in un’ottica di gestione diretta da parte quest’ultimo della sicurezza che concerne i processi organizzativi che innesca diviene possibile perseguire gli obiettivi posti dal legislatore. La gestione per la sicurezza dei lavoratori nei luoghi ci lavoro ha dunque necessità di avere indicazioni che siano operative in tal senso, poiché così si genera sicurezza negli ambienti di lavoro, realtà che non si pone se disponiamo di un virtuale valore numerico.
Conclusioni
La sicurezza dei lavoratori negli ambienti di lavoro rappresenta una sfida sia sul piano culturale che scientifico-operativo. Infatti occuparsi della tutela in tal senso dei lavoratori è un aspetto che ha richiesto un impegno dedicato da parte del legislatore. Dal momento che quest’ultimo ha assolto al suo ruolo la questione è passata alla comunita scientifica e dei tecnici della sicurezza e al campo di apllicazione, ossia l’azienda. La risposta dei primi, per quanto pertinente in senso formale, ha fin dall’inizio mostrato la “corda” rispetto alla sua applicabilità al mondo dell’organizzazione. Infatti le risposte formali non tengono conto di chi poi le deve necessariamente applicare, anche a proprio beneficio. Il presente contributo parte proprio da queste considerazioni per fornire non solo una proposta che sia corretta teoricamente e metodologicamente ma che sia anche applicabile nell’ambito dei processi organizzativi che caratterizzano il mondo aziendale. Si tratta dunque di operare uno “scarato” dalla sicurezza come “accertamento” (e dunque come mero assolvimento dell’obbligo), alla sicurezza come “gestione” (e dunque un valore aggiunto che consente anche di incrementare l’efficienza aziendale). Soltanto così si riescono a coniugare le richieste del legislatore, l’esigenze delle aziende e la salute del lavoratore che è comunque un patrimonio collettivo.
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