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Recepimento della Direttiva 2002/91/CE

DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 192

Recepimento Direttiva Europea 2002/91/CE

E' uscito il decreto di recepimento della Direttiva Europea 2002/91, conosciuta soprattutto come la Direttiva sulla "Certificazione energetica degli edifici" .

Tra i primi siti web, Aicq TRIVENETA offre il testo completo della legge appena emanata, rimandandone ai prossimi appuntamenti un commento . Ecco di seguito tutti i documenti, come la Direttiva Europea, il testo della bozza di recepimento inserito per coloro che desiderano studiare i cambiamenti avvenuti tra il momento della discussione in commissione e la promulgazione della legge, e infine la legge stessa con i suoi allegati:

Direttiva 2002/91/CE - 132 kB download

Bozza di decreto di recepimento - 2995 kB download

Testo della legge 19 agosto 2005 n. 192 , Decreto di recepimento - 132 kB download
Allegati della legge - 1661 kB download

La legge entra in vigore il giorno 8 ottobre 2005


Il decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192 recepisce nell'ordinamento Italiano la Direttiva 2002/91/CE, del 16 dicembre 2002 sul rendimento energetico nell'edilizia .

Se questo è il primo obiettivo della legge, in realtà modifica in modo sostanziale anche tutto il panorama legislativo nel settore della installazione e manutenzione di impianti termici.

L'obiettivo primo della legge è "migliorare le prestazioni energetiche degli edifici al fine di favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l'integrazione delle fonti rinnovabili e la diversificazione energetica, contribuire a conseguire gli obiettivi nazionali di limitazione delle emissioni di gas a effetto serra posti dal protocollo di Kyoto, promuovere la competitivita' dei comparti piu' avanzati attraverso lo sviluppo tecnologico".

ll'art. 1 comma 2 in particolare si evidenziano gli aspetti che la legge tratta, e che sono: a) la metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche integrate degli edifici;
b) l'applicazione di requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici;
c) i criteri generali per la certificazione energetica degli edifici;
d) le ispezioni periodiche degli impianti di climatizzazione;
e) i criteri per garantire la qualificazione e l'indipendenza degli esperti incaricati della certificazione energetica e delle ispezioni degli impianti;
f) la raccolta delle informazioni e delle esperienze, delle elaborazioni e degli studi necessari all'orientamento della politica energetica del settore;
g) la promozione dell'uso razionale dell'energia anche attraverso l'informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali, la formazione e l'aggiornamento degli operatori del settore.

Il comma 3 dell'art. 1 ricorda che la legge deve essere applicata nelle regioni e province autonome avvalendosi di meccanismi di raccordo e cooperazione e nel rispetto dei principi di semplificazione e di coerenza normativa.

La legge è imperniata sul concetto di certificazione energetica degli edifici. Ciascun edificio dovrà gradualmente avere una propria carta di identità “energetica”, che ne dichiari quali siano le prestazioni in termini di isolamenti termici e, in ultima analisi, di rendimento stagionale.

L'attestato di certificazione energetica deve accompagnare la documentazione dell'immobile lungo tutta la sua vita e fa parte integrante della documentazione da passare all'atto della vendita. Ha una validità di 10 anni e deve essere aggiornato ad ogni evento che cambi le caratteristiche energetiche dell'edificio o impianto.

L'attestato di certificazione energetica comprende i dati relativi all'efficienza energetica propri dell'edificio, i valori vigenti a norma di legge e valori di riferimento, che consentiranno ai cittadini di valutare e confrontare la prestazione energetica dell'edificio. L'attestato é corredato da suggerimenti in merito agli interventi più significativi ed economicamente convenienti per il miglioramento della predetta prestazione.

Negli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico, la cui metratura utile totale supera i 1000 metri quadrati , l'attestato di certificazione energetica é affisso nello stesso edificio a cui si riferisce in luogo facilmente visibile per il pubblico.

Allo scopo della certificazione energetica degli edifici dovranno essere qualificate delle figure professionali, indipendenti, che dovranno assicurare sul territorio Nazionale una corretta applicazione della legge.

 

L'applicazione della legge sarà graduale, risultando immediata per i nuovi edifici, che dovranno essere certificati energeticamente entro un anno secondo le condizioni riportate nell'art. 6, mentre gli esistenti dovranno essere adeguati in misura completa o limitata secondo quanto riportato nella tabella seguente che riassume l'art. 3 della legge.

Il decreto si applica con le seguenti modalità:

Modalità

Casi di applicazione

Applicazione integrale
applicazione limitata al solo ampliamento
applicazione limitata al rispetto di alcuni parametri
Sono esclusi dal decreto
a. Nuovo edificio
X
b. ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati
X
c. demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati
X
d. Se l'ampliamento dell'edificio risulta volumetricamente superiore al 20 per cento dell'intero edificio esistente
X
e. ristrutturazioni totali o parziali all'infuori di quelle del punto b.
X
f. nuova installazione di impianti termici in edifici esistenti o ristrutturazione degli stessi impianti
X
g. sostituzione di generatori di calore
X
gli immobili ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda e dell'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio
X
i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili
X
i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati
X
 


  Per una completa applicazione della legge si dovranno però aspettare i criteri per valutare i seguenti aspetti, che saranno emanati entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto:
•  le metodologie di calcolo e i requisiti minimi finalizzati al contenimento dei consumi di energia e al raggiungimento degli obiettivi della legge.
•  i criteri generali di prestazione energetica per l'edilizia sovvenzionata e convenzionata, nonché per l'edilizia pubblica e privata
•  i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici e l'ispezione degli impianti di climatizzazione  

 

Nell'attesa della emanazione dei criteri, farà testo come normativa quanto stabiliscono gli allegati alla legge:
  •  allegato C per quanto riguarda i requisiti della prestazione energetica degli edifici, ove è espresso il requisito minimo del rendimento stagionale
•  allegato E che fissa la modalità di presentazione della rispondenza in materia di contenimento del consumo energetico degli edifici
•  allegato I per determinare la prestazione energetica degli edifici.
•  allegato L per fissare le modalità e frequenza dell'esercizio e manutenzione degli impianti termici.  

A riguardo della manutenzione degli impianti termici sorge una contraddizione legislativa, poiché non è stato abrogato l'art. 11 del DPR 412/93. In questo momento quindi esistono due testi di legge per la manutenzione degli impianti termici, quanto riportato nell'art.7 e nell'allegato L del D. Lgs. 192/2005 e l'Art. 11 del DPR 412/93, assai distanti tra loro nel caso di impianti inferiori a 35 kW, poiché nel primo caso la manutenzione e la misura del rendimento devono essere realizzati con la frequenza riportata nella Tabella Manutenzione sotto riportata, mentre nella legge del '93 la manutenzione è fissata annuale e la misura del rendimento biennale. In attesa di un chiarimento Ministeriale riportiamo di seguito la situazione secondo il D.Lgs 192/2005. La frequenza di manutenzione degli impianti termici subisce in questo periodo transitorio fino alla emanazione dei criteri di cui all'art. 4, una radicale modifica. Nella tabella che segue sono riportati tutti i casi di installazione menzionati dalla legge, la periodicità di manutenzione e di misura del rendimento e quale sia il modulo per il rapporto di controllo.

Tabella manutenzione
    Controllo e Manutenzione Rapporto di controllo Misura rendimento
Caldaie a combustibile solido o liquido   Ogni anno    
  Caldaia con più di 8 anni di installazione Ogni due anni Modulo G Almeno con periodicità quadriennale
Caldaie a gas < 35 kW Tipo B installate in locale abitato Ogni due anni Modulo G Almeno con periodicità quadriennale
  Per tutti gli altri impianti Ogni 4 anni Modulo G Almeno con periodicità quadriennale
35kW< impianti a gas < 350 kW   Ogni anno Modulo F Almeno una volta all'anno
Caldaie a gas > 350 kW   Ogni anno Modulo F Almeno una volta all'anno e una seconda a metà stagione riscaldamento

Alcuni aspetti importanti sono delineati nell'ambito dell'utilizzo delle fonti di energia rinnovabili nell'allegato D. Qui sono riportate alcune raccomandazioni che riguardano i criteri di progettazione dei nuovi edifici che possano facilitare una successiva installazione di impianti solari, termici o fotovoltaici. Nel caso di edilizia pubblica, se non si utilizzano impianti solari deve essere spiegato nel progetto il perché ciò non è realizzato.


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